CINTURE DI SICUREZZA - Associazione " Gli Amici dell'Oltrepò"

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CINTURE DI SICUREZZA

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CINTURE DI SICUREZZA

Messaggio della Polizia di Stato:
La direttiva comunitaria 76/115/CEE recepita con D.M. 26.2.1976 ha introdotto l'obbligo di dotare le autovetture (categoria M1) omologate dal 1.1.1978 di ancoraggi per le cinture di sicurezza sia nei posti anteriori che in quelli posteriori. Il Ministero dei Trasporti con nota n.B053/2000/MOT del 22.6.2000 ha chiarito che l'obbligo di installare le cinture di sicurezza, sia nei posti anteriori che in quelli posteriori, riguarda i veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti sin dall'origine di appositi ancoraggi. Pertanto tutti i proprietari di veicoli immatricolati prima del 1976 non sono obbligati all'installazione e, conseguentemente, all'uso dei sistemi di ritenuta. Allo stesso modo non sono soggetti ad alcun obbligo coloro che hanno veicoli immatricolati dopo il 1976 ma sulla base di omologazioni antecedenti il 1976 e sui veicoli non siano presenti gli appositi punti di attacco sin dall'origine.
Circa il trasporto di bambini sul sedile posteriore di autovetture prive di cinture di sicurezza, dunque senza la possibilità di fare uso di sistemi di ritenuta, ai sensi dell'art.172 c.d.s. tale trasporto è lecito, a condizione che i bambini abbiano raggiunto i tre anni di età, pertanto i bambini possono prendere posto sul sedile posteriore della Fiat 500, mentre potranno utilizzare quello anteriore lato passeggero solo al raggiungimento della statura di cm 150.

:QUI: trovate una risposta dell'Ufficio della Motorizzazione, che conferma quanto riportato sopra.

Circolare Ministero Trasporti sui dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1. (23/06/00)
Come già comunicatovi precedentemente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ribadisce con circolare del 22.6.2000 (pubblicata di seguito) l'obbligatorietà dei dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
In essa si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15.6.1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n° 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture", entrato in vigore in Italia il 15.6.1976 (circolare D.G. n° 76/77 del 9.12.1977.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 0604/UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro Esposito

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